Art. 15.
(Commissione parlamentare).

      1. È istituita una Commissione parlamentare, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

          a) vigilare e indagare sul fenomeno dilagante della pedopornografia anche a mezzo internet;

 

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          b) verificare le dimensioni reali di tale fenomeno;

          c) individuare ogni forma di prevenzione possibile;

          d) individuare più adeguate misure per contrastare il reato di pedofilia;

          e) rafforzare le forme di intervento e di controllo in materia;

          f) esprimere parere sugli atti governativi i cui contenuti siano volti a disciplinare o deregolamentare i settori dell'uso delle nuove tecnologie nei mezzi di comunicazione anche elettronica, della scuola, della famiglia, della salute, della sicurezza e più in generale dei settori di interesse per la lotta ed il contrasto dei reati contro i minori;

          g) riferire ogni anno al Parlamento.

      2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      4. Sulla base dei risultati dell'attività della Commissione, il Governo promuove ogni ulteriore iniziativa, anche nelle sedi competenti dell'Unione europea e delle Nazioni Unite, volta ad un maggiore ed efficace contrasto del fenomeno della pedofilia e della pedopornografia.